(massima n. 1)
Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpositā nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento.