(massima n. 1)
È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 16, comma 1, oggi D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37, comma 7, nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia I.C.I. o di dichiarazione/ denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo anche il diritto ad un serio ristoro, spettante all'espropriato, con riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, e art. 42 Cost., comma 3, anche in considerazione del disposto dell'art. 6 e dell'art. 1, del primo protocollo addizionale della convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.