(massima n. 1)
In tema di indennità di espropriazione, la sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5- bis, commi 1 e 2 D.L. 11 luglio 1992 n. 333 conv., con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, produce i suoi effetti nei giudizi pendenti alla data della sua pubblicazione, ma il giudice dell'impugnazione non può determinare la misura dell'indennità in misura maggiore rispetto alla sentenza di merito impugnata dalla sola amministrazione espropriante, stante il divieto della "reformatio in peius".