(massima n. 4)
Il valore venale di un'area fabbricabile suscettibile di espropriazione deve essere determinato, ai fini dell'imposta di registro, sulla base della indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di legge, senza tenere conto della possibile riduzione della indennità medesima prevista un tempo dall'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 e attualmente dall'art. 37, comma 7, D.P.R. n. 327 del 2001, nella eventualità che nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili l'espropriato abbia indicato un valore inferiore. Tale falcidia, infatti, oltre ad avere funzione punitiva è meramente eventuale, essendo consentito al contribuente evitarla mediante la regolarizzazione della propria denuncia fiscale.