(massima n. 1)
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilitā per inidoneitā dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non č indice univoco di una falsitā talmente evidente da escludere la stessa eventualitā di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.