(massima n. 1)
Lo scioglimento del contratto conseguente al legittimo esercizio della relativa facoltą da parte di uno dei contraenti ha efficacia soltanto "ex nunc", e produce, pertanto, la caducazione delle obbligazioni scaturenti dal contratto ormai non pił esistente con riguardo alla prosecuzione del rapporto, ma non anche ad eventuali aspetti di responsabilitą derivanti dal non corretto adempimento di prestazioni in precedenza gią eseguite, le quali, attesane la indiscutibile autonomia funzionale, sono idonee ad incidere, "ex se", su specifici interessi (di ciascuno dei contraenti) diversi da quello cui tende l'effetto finale del contratto. Ne consegue, con riguardo ad un preliminare di vendita immobiliare, che, ove l'obbligo di consegna dell'immobile, previsto per un'epoca precedente la stipula del contratto definitivo, sia stato adempiuto con ritardo, ma anteriormente all'esercizio della facoltą di sciogliersi dal contratto da parte del promissario acquirente (cui era, nella specie, subentrato il curatore fallimentare), tale inadempimento deve ritenersi di per sé idoneo a produrre un danno, con conseguente insorgenza del diritto all'eventuale risarcimento.