(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 660 cod. pen., č necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attivitā di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell'invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario).