(massima n. 1)
In tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilitą, per effetto delle attivitą di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilitą provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneitą "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di societą estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all'indagato).