(massima n. 1)
Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennitā di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilitā sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, una volta venuto meno - a seguito della C. Cost. n. 348 del 2007 - il criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con mod., nella L. 8 agosto 1992 n. 359, trova applicazione il criterio del valore venale del bene previsto dall'art. 39 L. 25 giugno 1865 n. 2359, e non si applica l'art. 2, comma 89, lett. a, L. 24 dicembre 2007 n. 244 che, avendo introdotto modifiche all'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, segue la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 D.P.R. n. 327, cit., ed č quindi inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilitā sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, mentre la norma intertemporale di cui all'art. 2, comma 90, L. n. 244, cit. prevede la retroattivitā della nuova disciplina di determinazione dell'indennitā espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi.