(massima n. 1)
Nella determinazione dell'indennitā di espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimitā costituzionale (Corte Cost. n. 348 del 2007) dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, i criteri previsti dall'art. 2, comma 89, L. 24 dicembre 2007 n. 244, in quanto introdotti come modifica dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37, commi 1 e 2 (t.u. espropriazioni), si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto t.u. - cioč quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilitā č intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell'art. 57, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 -, mentre nelle procedure soggette al regime pregresso rivive la L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 39 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato perché la norma intertemporale di cui all'art. 2, comma 90,1. n. 244 del 2007 prevede la retroattivitā della nuova disciplina di determinazione dell'indennitā espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi.