(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la condotta consistente nel richiedere al soggetto passivo somme di denaro con la minaccia di rivelare al coniuge di quest'ultimo il pregresso rapporto extraconiugale con l'agente, in quanto condotta che, oltre a concretizzare la prospettazione di un male ingiusto, perché attinente ad aspetti della vita della persona offesa non divulgabili senza il consenso di questa, è, altresì, preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità fra le parti di una relazione di tipo familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, rilevante al fine di elidere il carattere di ingiustizia del profitto, attesa l'occasionalità, all'epoca dei fatti, degli incontri fra la persona offesa e l'imputata, che aveva intrapreso una nuova relazione di convivenza).