(massima n. 1)
Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle pił persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante in esame in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici, durante l'azione, si era nascosto alla vista della persona offesa ed aveva poi aiutato l'autore della condotta esecutiva a darsi alla fuga).