(massima n. 1)
In tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo, e cioč come finalitą di ricavare dalla cosa sottratta un'utilitą apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva attivitą di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro).