(massima n. 1)
Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell'unica indennitą di espropriazione, che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennitą di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla corte di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, come diretta al pagamento di un'unica indennitą, da determinare tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, a norma dell'art. 40 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, conseguenti all'inadempimento di un contratto di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell'espropriante e la determinazione delle indennitą spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso che si tratta di un giudizio rientrante nella riserva di giurisdizione ordinaria sancita dalla disposizione speciale di cui all'ultima parte dell'art. 133, lett. g), del D.Lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non gią a due distinti crediti, ma unicamente alla determinazione della indennitą di espropriazione, la quale, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo, comprendendo, pertanto, anche il risarcimento perii deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato. (Regola giurisdizione).