(massima n. 1)
I pił riduttivi criteri di computo dell'indennizzo espropriativo introdotti dall'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 (norma che spiega la sua incidenza anche nei giudizi in corso, ma che, in virtł del suo carattere eccezionale, č sottratta ad applicazione analogica) si riferiscono all'espropriazione delle aree fabbricabili, ossia sottratte coattivamente al legittimo proprietario per finalitą edificatorie, e non al caso in cui l'indennitą risulti liquidata, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, per il deprezzamento subito da un edificio contiguo all'opera pubblica, in conseguenza della consistenza ed ubicazione di quest'ultima. (Nella specie, la diminuzione di valore del bene da indennizzare era conseguita all'elevazione di livello ed all'eccessivo avvicinamento di un cavalcavia stradale al corpo di un fabbricato).