(massima n. 1)
In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di improponibilità della domanda in tema di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. (per essere stata in precedenza chiesta la risoluzione del contratto), essendo fondata su una norma posta nell'esclusivo interesse dell'altra parte contraente, può essere sollevata solo da quest'ultima e nel rispetto delle previste preclusioni, dovendo pertanto escludersi che possa essere rilevata d'ufficio ovvero dedotta per la prima volta in sede di legittimità.