(massima n. 1)
In tema di espropriazione parziale, l'indennità di espropriazione può essere determinata non solo in base al criterio, previsto dall'art. 40 L. 25 giugno 1865 n. 2359, della differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza prima dell'espropriazione e quello della parte residua dopo l'espropriazione, risultante dalla perdita o separazione della porzione espropriata (salva l'applicazione dei parametri riduttivi previsti, per le aree agricole, dall'art. 16 L. 22 ottobre 1971 n. 865), ma anche attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua oppure attraverso il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore venale dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducano il valore o mediante altri parametri equivalenti. (La S.C., nell'enunciare il suddetto principio, ha ritenuto che il giudice di merito possa avvalersi del criterio più idoneo a raggiungere il risultato di indennizzare il reale pregiudizio subito dalla intera porzione residua con i fabbricati non abusivi realizzati, anche operando la somma algebrica del valore agricolo del bene e delle perdite arrecate all'azienda agricola dallo smembramento del terreno).