(massima n. 1)
In presenza di una procedura espropriativa che non riguardi l'intera proprietā del soggetto inciso, va applicato il meccanismo di calcolo differenziale di cui all'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (v. oggi l'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001), in costanza dei seguenti presupposti: a) che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile il carattere di un'unitā economica e funzionale; b) che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua. Ove detta indagine risulti affermativa, alla parte espropriata č, quindi, dovuta un'unica indennitā, ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa, in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennitā di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.