(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità si realizza l'espropriazione parziale - con la conseguenza che l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione e il valore della porzione residua, ai sensi dell'art. 40 L. n. 2359 del 1865 - allorché la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica. L'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato - abbia o meno esso i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 c.c. - peraltro, non è riconducibile nell'ambito della espropriazione parziale e delle regole corrispondenti, se l'unico proprietario dell'insieme non rileva un impoverimento maggiore, ristorabile in applicazione del corrispondente criterio di liquidazione differenziale, rispetto a quello ragguagliato al valore del terreno medesimo in sé considerato.