(massima n. 1)
Nella fase della determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, la legge riserva un ruolo privilegiato al proprietario del bene, assegnando ad esso un diritto potestativo ad accettare l'indennità determinata in via provvisoria (art. 20, comma 5, D.P.R. n. 327 del 2001) o quella risultante dalla relazione dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 del T.U. Espropriazioni per p.u. (D.P.R. n. 327 del 2001). Solo il proprietario, invero, può decidere se accettare o meno l'indennità di espropriazione tanto che, nel caso di mancata accettazione della stessa, egli o contribuisce a nominare il collegio dei tecnici ex art. 21, ovvero, se non dà tempestiva comunicazione, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'art. 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.