(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di violenza sessuale di gruppo non č necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che č necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciō comporti anche la necessitā che ciascun compartecipe ponga in essere un'attivitā tipica di violenza sessuale).