(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all'art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato č commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, prevede due distinte ipotesi, di cui solo la seconda prende in considerazione l'etą della vittima, limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi», a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne. (In motivazione la Corte ha escluso che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto l'aggravante in oggetto, sia dedicata ai soli minori, come confermato, altresģ, dal rilievo che l'art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, cod. pen. prevede un'ipotesi in cui si prescinde dall'etą della vittima).