(massima n. 1)
Quando la legge ammette, in deroga alle generali norme processuali, la sostituzione della domanda di risoluzione a quella originaria di adempimento, non può non ammettere correlativamente la introduzione della richiesta di danni da risoluzione, anche se effettivamente diversi, per essenza e qualità, da quelli richiesti in precedenza assieme alla originaria domanda di adempimento.