(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, il medico, nell'esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo nell'agire di un medico, attribuendo rilevanza all'errore dell'imputato che aveva reputato non necessario il consenso delle pazienti ad una manovra incidente sulla propria sfera sessuale).