(massima n. 1)
In tema di tentativo di violenza sessuale, in assenza del contatto fisico dell'imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell'impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che aveva attribuito rilievo al rinvenimento, nel "personal computer" dell'imputato, di alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell'involontaria interruzione dell'"iter criminis").