(massima n. 1)
Commette il delitto di cui all'art. 600 cod. pen. non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietą. (Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative).