(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autoritā giudiziaria od amministrativa), č necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilitā dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).