(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose. (Fattispecie relativa ad esposto disciplinare, recante l'accusa a carico di un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, con toni intimidatori, somme di denaro non dovute).