(massima n. 1)
L'art. 1453 secondo comma c.c., il quale consente alla parte adempiente di chiedere la risoluzione del contratto anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l'adempimento della controparte, introduce una deroga al divieto della mutatio libelli nel corso del processo e, quindi, anche al divieto di domanda nuova in appello, limitatamente al petitum, non anche alla causa petendi. Detta risoluzione, pertanto, al pari del risarcimento dei danni conseguenziali, non può essere richiesta per la prima volta nel giudizio di gravame, sulla base di un distinto fatto costitutivo, cioè di un inadempimento diverso da quello posto a base della pretesa originaria.