(massima n. 1)
In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilitą d'ufficio, ma quello pił favorevole della procedibilitą a querela, vigente al momento del fatto. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del regime di procedibilitą va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilitą e di punibilitą) .