(massima n. 1)
Il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, costituendo esercizio di una facoltā riconosciuta dalla legge (art. 1453 comma secondo c.c.), non richiede l'accettazione del contraddittorio della controparte né, per altro verso, la sottoscrizione, da parte del soggetto interessato o del suo speciale procuratore, della relativa domanda, che rientra nei poteri del procuratore alle liti; tale mutamento preclude la successiva domanda di adempimento dato che il comportamento del contraente che chiede senza riserve la risoluzione del contratto per l'inadempienza della controparte č valutato dall'art. 1453 comma secondo c.c. come manifestazione della mancanza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva, con la conseguenza che, qualora il giudice non pronunci la risoluzione del contratto, l'obbligazione del contraente convenuto deve ritenersi comunque estinta.