(massima n. 1)
In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attivitą che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all'art. 7 D.L.vo 17 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioč su colui che ha la disponibilitą giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell'inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilitą del titolare dell'autolavaggio, escludendo quella del titolare della societą trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneitą tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della societą produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la societą trasportatrice l'uso di tale cisterna, previa bonifica).