(massima n. 1)
Nel sistema della legge generale sull'espropriazione di pubblica utilità, la cessione volontaria, siccome regolata da disposizioni di carattere inderogabile e tassativo, ha natura di negozio di diritto pubblico, dotato della funzione propria del decreto di espropriazione di segnare l'acquisto, a titolo originario, in favore della P.A., del bene compreso nel piano d'esecuzione dell'opera pubblica. Da tale equiparazione discende la necessaria conseguenza che, anche nell'ipotesi di acquisto del bene a mezzo di cessione volontaria, trova applicazione la disposizione dell'art. 14 della L. n. 865 del 1971, in virtù della quale, pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Sicché, il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all'espropriante non può proporre azione di rivendicazione in favore dell'espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell'espropriato, sull'indennità di espropriazione. A tal fine, resta irrilevante la circostanza che, successivamente all'acquisto del bene da parte dell'espropriante, sia divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto a tale sopravvenuta inefficacia non consegue l'automatica espansione del diritto di proprietà compresso in ragione della procedura espropriativa, bensì consegue l'insorgenza, in capo all'espropriato, del diritto soggettivo alla retrocessione, regolato dagli art. 13 e 63 della L. n. 2359 del 1865.