(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1453 comma secondo c.c. la quale in deroga agli artt. 183, 184, 345 c.p.c. consente di sostituire all'originaria domanda di esecuzione del contratto quella di risoluzione per inadempimento, trova applicazione anche nel caso in cui la condanna all'adempimento sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato, sempre che questa non abbia avuto esecuzione per essere proseguito l'inadempimento.