(massima n. 1)
In tema di contratti e prestazioni corrispettive, ove la domanda di adempimento sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato, non č preclusa la possibilitā di agire nuovamente in giudizio chiedendo la risoluzione del medesimo contratto, sempre che a fondamento di detta domanda sia dedotto un inadempimento diverso da quello fatto valere con la domanda di adempimento.