(massima n. 1)
n tema di espropriazione, il deposito dell'indennità (di cui all'art. 49 della L. n. 2359 del 1865) è imposto non soltanto nell'interesse dei proprietari espropriati, ma anche dei terzi che vantino eventuali diritti sul fondo oggetto del provvedimento ablativo, come confermato dalle disposizioni in tema di pagamento diretto dell'indennità stessa (in caso di accettazione), che può disporsi, ex art. 30 della L. n. 2359 del 1865 (come modificato dall'art. 1 della L. n. 391 del 1968) soltanto se l'avente diritto abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi, previa prestazione, all'occorrenza, di idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito.