(massima n. 1)
In tema d'espropriazione per pubblica utilità, l'affittuario del fondo espropriato ha non solo il diritto di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità che gli spetta, ma anche quello di agire con azione di opposizione alla stima contro l'espropriante - che è pertanto passivamente legittimato - nel caso in cui ritenga che l'indennità determinata in sede amministrativa non comprenda anche l'intero ammontare corrispondente ai frutti non percepiti o al mancato raccolto o, eventualmente, ai miglioramenti apportati al fondo. Tale suo autonomo diritto l'affittuario può fare valere nei confronti dell'espropriante anche intervenendo nel giudizio di opposizione alla stima proposto dal proprietario espropriato, pure se a tale giudizio lo stesso intervenga non per chiedere che l'ente espropriante sia condannato a pagargli alcunché, ma solo per chiedere che nell'indennità da attribuirsi al proprietario venga ricompresa anche la somma che quest'ultimo dovrà corrispondergli. Il principio dell'unicità dell'indennità, infatti, se produce l'effetto che il giudice dell'opposizione alla stima non può attribuire direttamente all'affittuario la parte di indennità che gli spetta, non esclude da una parte la sua legittimazione ad agire o ad intervenire atteso il suo interesse a che la parte di indennità spettantegli sia predeterminata anche per prevenire eventuali controversie col proprietario, dall'altra la legittimazione passiva dell'espropriante, anche se la sua responsabilità verso l'affittuario troverà esplicazione solo nell'adempimento dell'obbligo di depositare a favore del proprietario pure la somma destinata a soddisfare le ragioni dell'affittuario.