(massima n. 1)
Per il caso di espropriazione di fondo rustico concesso in affitto, l'indennitā aggiuntiva, riconosciuta in favore dell'affittuario dall'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, č rivolta a compensarlo del sacrificio derivante dalla definitiva perdita della sua attivitā di lavoro e di guadagno, e resta conseguentemente cumulabile, stante la diversitā di funzione, con la porzione dell'indennitā di espropriazione che l'affittuario medesimo, secondo le disposizioni degli art. 27 della L. 25 giugno 1865 n. 2359 e 1638 c.c., abbia diritto di ricevere a compenso della perdita dei frutti o del mancato raccolto.