(massima n. 1)
In caso di mancato accordo degli interessati sul modo di distribuire l'indennitą di espropriazione (art. 56 L. 25 giugno 1865 n. 2359), l'opposizione al suo pagamento in favore del proprietario espropriato da parte del terzo che vanta diritti sulla stessa introduce una controversia su diritti soggettivi, ponendosi il diritto fatto valere dall'opponente in contrapposizione con quelli del proprietario e degli altri eventuali interessati. Pertanto, in mancanza di disposizioni specifiche che ne disciplinino le modalitą e le forme, detta opposizione, va proposta nella forma originaria della citazione, senza che sia possibile la conversione del ricorso in citazione, ove manchi la convocazione a comparire ad un'udienza fissa specificamente indicata, e cosģ, ancorché ne venga effettuata la notificazione alla controparte, l'idoneitą a raggiungere lo scopo dell'instaurazione di un compiuto rapporto processuale.