(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la sopravvenienza, nelle more del procedimento esecutivo, di un decreto di espropriazione per pubblica utilitą sul bene che ne forma oggetto, determina, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 327 del 2001, l'estinzione del processo, che va dichiarata anche d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, in ragione della natura imperativa della richiamata disposizione e dell'interesse pubblicistico sotteso alla procedura espropriativa.