(massima n. 1)
In caso di occupazione operata ai sensi della L. n. 865 del 1971, nell'ambito di attuazione di opere destinate alla edilizia residenziale pubblica, quando non siano indicati i termini di durata di essa, questa deve presumersi fissata nella misura massima di cinque anni, come prevista in tale norma speciale rispetto a quella generale della L. n. 2359 del 1865. Ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 9 e della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 5 i P.E.E.P hanno efficacia di diciotto anni, sancendo il comma 3 della prima di tali due norme che l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilitą delle opere in esso previste. Pertanto le aree oggetto del P.E.E.P restano vincolate a quest'ultimo per detto maggiore periodo di diciotto anni, affievolendo per la stessa durata le proprietą su cui incidono, con assorbimento dei termini della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e conseguente irrilevanza del termine triennale previsto per concludere la procedura espropriativa, termine avente quindi solo fini acceleratori di questa ma che nella specie non dava luogo a decadenza dell'espropriante nella emissione del decreto di esproprio, da qualificare legittimo perché intervenuto nei diciotto anni di efficacia del piano.