(massima n. 1)
Il piano per l'edilizia economica e popolare ha un'efficacia di 18 anni dalla data di approvazione ed è stato perciò ripetutamente affermato in giurisprudenza che l'art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in materia di apposizione di termini per l'inizio e completamento dei lavori, nonché per l'espletamento della procedura espropriativa, non è applicabile alle espropriazioni concernenti l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economia e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti proprio dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l'efficacia dei piani stessi. Da quanto esposto, consegue che il decreto di esproprio in oggetto, poiché emanato entro il termine di efficacia del P.E.E.P., è da considerarsi legittimo, stante la intrinseca distinzione tra procedimento e provvedimento di occupazione di urgenza e procedimento e provvedimento di espropriazione.