(massima n. 1)
Fra gli atti soggetti a trascrizione , ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2643 e ss. c.c., non può legittimamente ricomprendersi il decreto di espropriazione di bene immobile, con riguardo al quale la trascrizione prevista dall'art. 53 L. 25 giugno 1865 n. 2359 assolve alla sola funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi, ancorché aventi causa dell'espropriato in forza di atto trascritto anteriormente. Ne consegue che un decreto di esproprio costitutivo, come nella specie, di servitù di acquedotto è dotato di efficacia "erga omnes" in forza di legge, indipendentemente da qualsiasi trascrizione , così che, anche se non regolarmente trascritta, detta servitù è pur sempre opponibile agli eventuali, successivi acquirenti dell'immobile da essa gravato.