(massima n. 1)
Il principio dettato dall'art. 1453 c.c. che riconosce al creditore il diritto di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore anche quando sia stato domandato l'adempimento, non soffre eccezioni neppure nel caso in cui il creditore, prima di agire per la risoluzione, abbia agito in executivis contro il debitore sulla base di titoli rilasciati da costui, non essendo l'azione esecutiva quale risulta delineata dagli artt. 2740 e 2910 c.c. un'azione di adempimento (ovvero di esecuzione specifica del contratto), ma soltanto un'azione che, sulla base di uno specifico titolo, mira a far conseguire al creditore, attraverso l'aggressione immediata del patrimonio del debitore inadempiente, quel risultato che egli non ha potuto direttamente conseguire dal debitore attraverso l'esatto adempimento.