(massima n. 1)
Nella procedura di esproprio, l'urgenza deve costituire una caratteristica intrinseca dell'opera da realizzare, mentre, al contrario, resterebbero irrilevanti le ragioni di urgenza non oggettiva; ma è altresì vero che il legislatore può scegliere i casi in cui attribuire un'urgenza per legge. Ciò è avvenuto per le fattispecie di cui all'art. 22-bis, comma 2 D.P.R. n. 327 del 2001, nel quale si legge che si può far ricorso alla occupazione d'urgenza (senza che occorra specifica motivazione al riguardo, altrimenti la norma non avrebbe senso), allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 e ciò perché l'espletamento del procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l'effettiva esecuzione delle opere.