(massima n. 1)
Il secondo comma dell'art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la mutatio libelli nel corso del processo nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, non gią anche con quella di risarcimento del danno (fatto "salvo in ogni caso" dal primo comma), la quale integra un'azione del tutto diversa per petitum dalle altre due, con la conseguenza che urta contro tale divieto, e quindi č inammissibile, la domanda di risarcitoria introdotta in corso di causa, in luogo di quella (iniziale) di adempimento. (Fattispecie relativa alla domanda di alcuni piloti di declaratoria della costituzione del rapporto dalla data di ammissione al corso di addestramento, ovvero da quella di sei mesi da essa, e al pagamento delle connesse differenze retributive, mutata in corso di causa nella richiesta del risarcimento del danno per l'incidenza della retrodatazione della costituzione del rapporto sull'anzianitą di servizio).