(massima n. 1)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, anche con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 54 del menzionato decreto, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa.