(massima n. 1)
La procedura del silenzio č applicabile con riferimento all'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento determinazione definitiva dell'indennitā di espropriazione di cui all'art. 21 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, posto che, in tali casi, il procedimento previsto dagli artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. č finalizzato (unicamente) ad ottenere che la P.A. ponga in essere un incombente procedimentale (nomina dell'esperto, etc.) ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato, conoscibile dal giudice amministrativo, mentre la predetta procedura non opera riguardo alla determinazione della indennitā di espropriazione laddove la questione sia giā stata rimessa alla Commissione provinciale di cui all'art. 41 stesso T.U., tenendo presente che tale strumento non risulta compatibile con tutte quelle pretese, che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono, invece, diritti soggettivi, la cui eventuale lesione č direttamente accertabile dall'Autoritā giurisdizionale.