(massima n. 1)
La rinuncia alla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della revoca della dichiarazione di pubblica utilità, comporta la cessazione della materia del contendere anche relativamente all'impugnazione della perizia, stante il carattere endoprocedimentale e non autonomo della stima peritale rispetto al procedimento ablatorio, sicché il venir meno di questo, in carenza del fondamentale presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, determina la caducazione della stima peritale e il venir meno dell'interesse all'impugnazione.