(massima n. 1)
In tema di determinazione consensuale dell'indennitā di espropriazione, all'espropriato č accordata una facoltā di scelta tra l'accettazione dell'indennitā offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli č consentito d'invocare il pagamento dell'acconto e di rifiutare o contestare l'indennizzo offerto dall'espropriante, risultando tale facoltā incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l'accettazione dell'importo offerto dall'espropriante, comporta l'automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell'offerta e preclude pertanto la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell'indennitā, non tollerando l'accettazione l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante dell'accordo nei rapporti tra l'espropriante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la finalitā pubblicistica della sollecita conclusione del procedimento ablatorio. (Rigetta, Corte d'appello Lecce, 18 marzo 2015).